Intervista SKY TG24

Conferenza 5/3/09-p.1

Conferenza 5/3/09-p.2

Conferenza 5/3/09-p.3

Conferenza 5/3/09-p.4

Furto d'identità: nel codice penale una norma ad hoc

Secondo i dati forniti dall'Associazione bancaria italiana (ABI) in sede di audizione davanti alla Commissione finanze della Camera il 10 novembre 2009, nell'ambito di una indagine conoscitiva sul credito al consumo, risultano in crescita e costano fra 1,6 e 2 miliardi, le frodi bancarie realizzate tramite uso di dati personali anagrafici, fiscali o previdenziali di terze persone per richieste di finanziamento. E' quanto si legge nella relazione parlamentare che ha accompagnato alla Camera un disegno di legge volto ad introdurre nel nostro ordinamento sanzioni ad hoc e severe contro il furto d'identità messo in pratica sia mediante strumenti tradizionali (furto della corrispondenza o dei documenti), sia attraverso la pirateria informatica.
Il provvedimento, assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente il 9 dicembre scorso, introduce, nel codice penale, l'articolo 494bis proponendosi, nello specifico, di punire chi indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell'identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere.



DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il contrasto al furto d'identità
Art. 1.
(Modifica al codice penale)
1. Dopo l'articolo 494 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 494-bis. - (Frode con falsa identità). – Chiunque indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell'identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere, anche attraverso l'invio massivo di corrispondenza informatica ingannevole, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, ottenuti abusivamente i dati identificativi personali di cui al primo comma o comunque avvalendosi di falsa o contraffatta documentazione di identità, concluda, sostituendosi ad altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari, finanziari di investimento o di finanziamento per l'acquisto, l'abbonamento o il pagamento di beni o servizi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o se riguarda una pluralità di parti offese».


Art. 2.
(Modifica al codice di procedura penale)
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente:
«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 494-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, nonché dei reati di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla parte terza, titolo III, capo II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».


(Fonte "Il Sole24 Ore")

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